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Noi di ABI siamo da più di 50 anni un punto di riferimento sul territorio.
Grazie alla nostra collaborazione con Caliandro Assicurazioni hai una copertura assicurativa gratuita sulla nostra installazione.
Attivala qui in modo semplice e veloce.
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Cosa assicura la polizza?
Art. 13 SETTORE INCENDIO
INCENDIO CONTENUTO – A parziale deroga dell’art. 13 delle condizioni di Assicurazione, la garanzia è prestata unicamente per il CONTENUTO fino alla concorrenza della somma di € 10.000,00. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Che cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni causati da:
a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; atti di terrorismo o sabotaggio;
b. incendio, scoppio, implosione, esplosione, emanazioni di calore, radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. dolo dell’Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Con- traente/Assicurato non sia una persona fisica;
d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f. scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h. ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 17- La Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti subiti dagli impianti installati e descritti nel modulo di attivazione della polizza, inserito sul portale www.caliandroassicurazioni.it.
ART. 19 GARANZIA FACOLTATIVA “C” – ACQUA CONDOTTA
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 19, la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti ( condizionatori d’aria, caldaie ,scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili; identificati nel modulo di attivazione della polizza inserito sul portale www.caliandroassicurazioni.it.
La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di euro 250,00 per sinistro. Nel solo caso in cui l’aderente si rivolga all’installatore ABI-EVO che ha eseguito i lavori, oggetto di riparazioni a seguito di sinistro, la suddetta franchigia non verrà applicata.
Cosa assicura la polizza?
Art. 13 SETTORE INCENDIO
INCENDIO CONTENUTO – A parziale deroga dell’art. 13 delle condizioni di Assicurazione, la garanzia è prestata unicamente per il CONTENUTO fino alla concorrenza della somma di € 10.000,00. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Che cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni causati da:
a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; atti di terrorismo o sabotaggio;
b. incendio, scoppio, implosione, esplosione, emanazioni di calore, radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. dolo dell’Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Con- traente/Assicurato non sia una persona fisica;
d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f. scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h. ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.
Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA “B” – FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 17- La Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti subiti dagli impianti installati e descritti nel modulo di attivazione della polizza, inserito sul portale www.caliandroassicurazioni.it.
ART. 19 GARANZIA FACOLTATIVA “C” – ACQUA CONDOTTA
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 19, la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti ( condizionatori d’aria, caldaie ,scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili; identificati nel modulo di attivazione della polizza inserito sul portale www.caliandroassicurazioni.it.
La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di euro 250,00 per sinistro. Nel solo caso in cui l’aderente si rivolga all’installatore ABI-EVO che ha eseguito i lavori, oggetto di riparazioni a seguito di sinistro, la suddetta franchigia non verrà applicata.
Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c. in caso di incendio, furto, rapina, sinistro presumibilmente doloso e comunque ove previsto per legge, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d. denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
e. conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f. fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione dei danni e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Attenzione: l’inadempimento di uno degli obblighi previsti alle lettere a), b), c), d), e del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo anche ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Attiva ora la tua polizza
L’indennizzabilità di eventuali sinistri è condizionata alla corretta compilazione del modulo in ogni sua parte.
Nel caso di eventuali errori o modifiche da apportare, potrai rivolgerti a Gianfranco Caliandro (+39 030 49060) oppure recarti presso gli uffici dell’Agenzia Groupama in Via Milano, 2 Brescia oppure inviare una mail all’indirizzo agenzia@caliandroassicurazioni.it.
Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c. in caso di incendio, furto, rapina, sinistro presumibilmente doloso e comunque ove previsto per legge, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d. denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
e. conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f. fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione dei danni e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Attenzione: l’inadempimento di uno degli obblighi previsti alle lettere a), b), c), d), e del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo anche ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Nel solo caso in cui l’aderente si rivolga all’installatore ABI-EVO che ha eseguito i lavori, oggetto di riparazioni a seguito di sinistro, non verrà applicata la franchigia indicata in polizza per le garanzie prestate.
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Nel caso di eventuali errori o modifiche da apportare, potrai rivolgerti a Gianfranco Caliandro (+39 030 49060) oppure recarti presso gli uffici dell’Agenzia Groupama in Via Milano, 2 Brescia oppure inviare una mail all’indirizzo agenzia@caliandroassicurazioni.it.
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