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Noi di ABI siamo da più di 50 anni un punto di riferimento sul territorio.
Grazie alla nostra collaborazione con Caliandro Assicurazioni hai una copertura assicurativa gratuita sulla nostra installazione.
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Cosa assicura la polizza?

Art. 13 SETTORE INCENDIO

INCENDIO CONTENUTO A parziale deroga dell’art. 13 delle condizioni di Assicurazione, la garanzia è prestata unicamente per il CONTENUTO fino alla concorrenza della somma di € 10.000,00. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Che cosa non è assicurato
Sono esclusi i danni causati da:
a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; atti di terrorismo o sabotaggio;
b. incendio, scoppio, implosione, esplosione, emanazioni di calore, radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. dolo dell’Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Con- traente/Assicurato non sia una persona fisica;
d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f. scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h. ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.

Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA “B” – FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga di quanto indicato all’art. 17- La Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti subiti dagli impianti installati e descritti nel modulo di attivazione della polizza, inserito sul portale www.caliandroassicurazioni.it.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di euro 250,00 per sinistro. Nel solo caso in cui l’aderente si rivolga all’installatore ABI-EVO che ha eseguito i lavori, oggetto di riparazioni a seguito di sinistro, la suddetta franchigia non verrà applicata.

ART. 19 GARANZIA FACOLTATIVA  “C” – ACQUA CONDOTTA

A parziale deroga di quanto indicato all’art. 19, la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti ( condizionatori d’aria, caldaie ,scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili; identificati nel modulo di attivazione della polizza inserito sul portale www.caliandroassicurazioni.it.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di euro 250,00 per sinistro. Nel solo caso in cui l’aderente si rivolga all’installatore ABI-EVO che ha eseguito i lavori, oggetto di riparazioni a seguito di sinistro, la suddetta franchigia non verrà applicata. 

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INCENDIO CONTENUTO A parziale deroga dell’art. 13 delle condizioni di Assicurazione, la garanzia è prestata unicamente per il CONTENUTO fino alla concorrenza della somma di € 10.000,00. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Che cosa non è assicurato
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a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; atti di terrorismo o sabotaggio;
b. incendio, scoppio, implosione, esplosione, emanazioni di calore, radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. dolo dell’Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Con- traente/Assicurato non sia una persona fisica;
d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f. scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h. ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.

Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA “B” – FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga di quanto indicato all’art. 17- La Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti subiti dagli impianti installati e descritti nel modulo di attivazione della polizza, inserito sul portale www.caliandroassicurazioni.it.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di euro 250,00 per sinistro. Nel solo caso in cui l’aderente si rivolga all’installatore ABI-EVO che ha eseguito i lavori, oggetto di riparazioni a seguito di sinistro, la suddetta franchigia non verrà applicata.

ART. 19 GARANZIA FACOLTATIVA  “C” – ACQUA CONDOTTA

A parziale deroga di quanto indicato all’art. 19, la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti ( condizionatori d’aria, caldaie ,scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili; identificati nel modulo di attivazione della polizza inserito sul portale www.caliandroassicurazioni.it.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di euro 250,00 per sinistro. Nel solo caso in cui l’aderente si rivolga all’installatore ABI-EVO che ha eseguito i lavori, oggetto di riparazioni a seguito di sinistro, la suddetta franchigia non verrà applicata. 

Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c. in caso di incendio, furto, rapina, sinistro presumibilmente doloso e comunque ove previsto per legge, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d. denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
e. conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f. fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione dei danni e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Attenzione: l’inadempimento di uno degli obblighi previsti alle lettere a), b), c), d), e del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo anche ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Nel solo caso in cui l’aderente si rivolga all’installatore ABI-EVO che ha eseguito i lavori, oggetto di riparazioni a seguito di sinistro, non verrà applicata la franchigia indicata in polizza per le garanzie prestate.

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L’indennizzabilità di eventuali sinistri è condizionata alla corretta compilazione del modulo in ogni sua parte.

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    e di Groupama Assicurazioni rese ai sensi dell’Art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 e di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali.


    Nel caso di eventuali errori o modifiche da apportare, potrai rivolgerti a Gianfranco Caliandro (+39 030 49060) oppure recarti presso gli uffici dell’Agenzia Groupama in Via Milano, 2 Brescia oppure inviare una mail all’indirizzo agenzia@caliandroassicurazioni.it.

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